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Lo statuto dell’associazione è stato approvato con l’atto costitutivo di data 17 giugno 2020, di cui costituisce l’allegato A; gli atti sono stati registrati all’Agenzia delle Entrate di Gorizia in data 10 luglio 2020 al n. 396, serie 3, Atti privati.
Lo statuto è stato modificato con Assemblea straordinaria di data 12 settembre 2021 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Gorizia in data 16 settembre 20921 al n. 631, serie 3, Atti privati.

Statuto dell’associazione
“Laboratorio Speleologico e di Tecniche Fluorimetriche”

Articoli

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È costituita l’Associazione denominata “Laboratorio speleologico e di tecniche fluorimetriche APS ETS” con sede a Farra d’Isonzo (Gorizia) in Via Conti Zoppini n. 7; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia, in particolare rispondente alle norme del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. Di tale indicazione APS, acronimo di Associazione di Promozione Sociale, e ETS, acronimo di Ente Terzo Settore e con clausola sospensiva condizionata all’operatività del RUNTS, l’Associazione deve far uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico in ottemperanza all’art. 12 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. A mezzo di specifica delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale e operativa principale. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. Nei rapporti con l’estero, o in contesto scientifico o internazionale, l’Associazione può essere anche denominata “Laboratory for Speleology and Fluorometric Techniques ETS”. L’Associazione è Associazione di Promozione Sociale o APS e le rispettive indicazioni “Ente del Terzo Settore” o “ETS” e “Associazione di Promozione Sociale” o “APS” potranno essere utilizzate solamente a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all’art. 22 del d.lgs 117/2017 o negli appositi registri regionali di settore.

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L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale individuate dall’art. 5 del d.lgs. 117/1. L’Associazione svolge e rientra nell’attività sociale previste dall’art 5 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, di cui alle lettere h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo citato. In dettaglio, l’Associazione può svolgere attività culturale, di ricerca scientifica e di educazione finalizzata, interventi e servizi finalizzati al miglioramento e alla corretta utilizzazione delle risorse naturali, organizzazione e gestione di attività di diffusione della cultura e della scienza, in particolare rivolti all’attività speleologica, agli studi nell’ambito della speleologia e dell’idrologia carsica, anche operando mediante laboratorio di tecniche fluorimetriche e idrogeologia in generale, a servizio degli speleologi e delle associazioni speleologiche di ogni tipo e di enti e organizzazioni di ricerca scientifica in collegamento con questi, ciò pure eseguendo o partecipando o sostenendo esplorazioni e documentazioni di carattere speleologico rivolti alla ricerca scientifica, come anche ricercando e realizzando collaborazioni, partenariati, consorzi, associazioni, convenzioni e quant’altro necessario con persone, enti o organizzazioni legalmente costituiti. La durata dell’Associazione è illimitata.

3

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono istituite le seguenti categorie di soci: a) Soci fondatori: sono soci fondatori le persone che hanno costituito l’Associazione; b) Soci permanenti: sono soci permanenti le persone cooptate, che accettano, su proposta del Consiglio di amministrazione, alle quali è riconosciuto un profilo scientifico o tecnico di alto valore ritenuto utile al sostegno dei fini istituzionali; c) Soci ordinari: sono soci ordinari le persone che, facendone domanda scritta come richiedenti e controfirmata da almeno tre soci tra fondatori, permanenti o ordinari, ne vengono ammessi dal Consiglio di amministrazione, valutato l’idoneità del loro profilo scientifico o tecnico comprovandone la competenza; d) Soci straordinari e aderenti: sono soci straordinari le persone che richiedono aderire all’Associazione facendone domanda scritta al Consiglio di amministrazione, pur non possedendo alta competenza scientifica o tecnica, che si rendono disponibili a fornire non meno di cinque giornate lavorative annuali a servizio dei fini sociali. Tutti i soci hanno diritto di voto. Tutti i soci, se persone fisiche, possono avere ogni età, e che il relativo esercizio di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, ex art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Possono essere soci, nelle varie qualifiche, pure enti del Terzo Settore o ogni altro tipo di ente avente personalità giuridica ed avranno diritto, singolarmente, a un voto, e il loro numero non può essere superiore al 50% del numero delle APS associate, a mente dell’art. 35, comma 3, CTS. L’ammissione alla qualifica di socio è sempre a discrezione del Consiglio di amministrazione, nel caso la domanda sia rigettata l’organo competente comunicherà e motiverà entro 60 giorni, mentre l’interessato può chiedere ricorso sul quale si pronuncia l’Assemblea ordinaria entro 60 giorni come previsto dal comma 3 dell’art. 23 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. Tra le inammissibilità il Consiglio di amministrazione può anche valutare l’eventuale conflitto d’interessi. Non sono ammessi soci temporanei (come previsto dal comma 8, lettera c dell’art. 148 del TUIR).

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La validità della qualità di socio è data dall’accoglimento, per delibera, da parte del Consiglio di amministrazione e si considera tacitamente ratificata quando l’interessato abbia dichiarato, anche preventivamente e per iscritto, di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi sociali. Lo status di socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8, lettera f dell’art. 148 del TUIR). I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabili sedi volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

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I soci sono tenuti: a) al pagamento dell’iscrizione, di quote e contributi sociali annuali, qualora previsti dal Consiglio di amministrazione o su delibera dell’Assemblea; b) all’eventuale pagamento di quote in funzione della partecipazione diretta alle attività istituzionali periodiche o ad hoc necessari per la realizzazione delle attività organizzate; c) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle delibere degli Organi sociali; i soci fondatori sono esentati dal pagamento di quote e contributi di cui sopra e sono perpetui salvo loro dimissioni ma tenuti all’osservanza di cui al precedente comma c).

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I soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni prese dagli Organi sociali; c) quando si rendono morosi nel pagamento di quote sociali, senza giustificato motivo; d) radiazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio e) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Il socio radiato non può più essere riammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando le quote dovute e una nuova quota, eventuale, di iscrizione. Tale riammissione sarà deliberata dalla prima Assemblea dei soci.

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Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Associazione; b) dai contributi di enti e associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione; c) da eventuali fondi di riserva. All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8, lettera a dell’art. 148 del TUIR). Le somme versate per l’iscrizione e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La raccolta fondi può essere esercitata come dettato e nel significato dall’art. 7 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105.

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Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio di amministrazione all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8, lettera d, dell’art. 148 del TIUR).

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L’associazione è senza fini di lucro e i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto o rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili e immobili necessari all’Associazione stessa o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore. In generale, riguardo la destinazione di patrimonio e l’assenza di scopo di lucro si attiene ai comma 1 e 2 dell’art. 8 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105.

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Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto esposto: a) approva le linee generali del programma di attività dell’anno sociale; b) elegge il Consiglio di amministrazione, anche determinandone il numero dei componenti, che può a variare da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri; c) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e dell’art 148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per deliberare quanto sopra esposto. Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità di quella ordinaria: a) tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo reputi necessario; b) ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà fra i soci fondatori, permanenti, ordinari. L’Assemblea straordinaria dovrà avvenire entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

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Con riferimento all’art. 10 dello Statuto, sono previste tutte le competenze inderogabili dell’assemblea ex art. 25 d.lgs. 117/2017, CTS, e in particolare: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, il cui provvedimento sarà poi adottato dal Consiglio di amministrazione; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

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La comunicazione, da parte del Consiglio di amministrazione, può anche essere fatta ai soci per via telematica. L’Assemblea può svolgersi anche per via telematica qualora deliberato dall’Assemblea ordinaria e approvandone le direttive di garanzia, essa sarà predisposta dal Consiglio di amministrazione e avrà valore legale. Ciò in sintonia con l’art. 24, comma 4, del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, che prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

13

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene tenuta per via telematica, secondo le disposizioni adottate dal Consiglio di amministrazione dando preventivamente ai soci questioni e tempi di risposta, chiari e certi, essa è regolarmente costituita e delibera, a maggioranza, in prima o in seconda convocazione.

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Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea dei soci, avviene anche quando dovesse mancare il numero minimo dei componenti del Consiglio di amministrazione previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento è regolata dall’art. 9 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, dove il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs citato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

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L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

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Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, o per via telematica secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti o registrati per via telematica che rientrino nelle qualifiche di socio fondatore, permanente, ordinario.

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Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre membri e fino a sette membri, eletti dai soci fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio di amministrazione sono completamente gratuite e saranno eventualmente rimborsate, nella misura decisa dal Consiglio di amministrazione, solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico qualora ciò sia stato valutato funzionale. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente e automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio di amministrazione sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri o su richiesta motivata del Presidente. Le convocazioni, con almeno due giorni di preavviso, possono essere anche fatte per via telematica. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere pure fatte per via telematica, sempre rispettando chiarezza delle proposte e delibere da discutere, tempi congrui a disposizione, trasparenza, nei modi precedentemente approvati come idonei dal Consiglio di amministrazione.

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Sono compiti del Consiglio di amministrazione: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’Assemblea dei soci; c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l’Assemblea straordinaria dei soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci stessi; d) decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività; f) adottare, qualora fossero necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci; g) deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi soci; h) favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione; i) istituire elenchi speciali di soci, come onorari, alla memoria, sostenitori, e così pure cariche onorifiche all’interno dell’Associazione stabilendone limiti e poteri; i soci di tali elenchi non hanno diritto al voto e non hanno obbligo ai pagamenti di cui all’art. 5, possono altresì essere cooptati, accentando tutti gli obblighi statutari conseguenti o richiedere l’iscrizione nelle categorie dei soci previste dall’art. 3 e se ammessi godere così dei diritti previsti; l) istituire strutture di servizio quali Comitati scientifici, in questo caso obbligatorio, e tecnici, e amministrativi o anche di segreteria generale o particolare, stabilendone le modalità di accesso, le funzioni, le responsabilità; m) istituire laboratori o altre strutture tecniche-scientifiche designando i responsabili e disciplinando le loro funzioni; n) deliberare in merito a qualsiasi forma di collaborazione, partecipazione o modalità d’uso di strutture o beni di proprietà o in disponibilità, del tipo comodati gratuiti o onerosi, affitti, e qualsiasi altro alla bisogna, sia locali all’interno della sede/sedi dell’Associazione che in locali di terzi, con rapporto convenzionato o contrattualizzato; i) delegare, all’occorrenza o di volta in volta, soci o terzi esperti e di fiducia a rappresentare l’Associazione, nei limiti da specificare, durante incontri, dibattiti, riunioni, contrattazioni, con associazioni o enti o persone, come pure all’interno di team di speleologi, ricercatori, tecnici, formali o informali siano ma riconosciuti come funzionali per l’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio di amministrazione può avvalersi di esperti, soci dell’Associazione o esterni; detti esperti possono partecipare, essendone stati chiamati, alle riunioni del Consiglio direttivo con parere consultivo.

19

Le scritture contabili e il bilancio saranno conformi a quanto prescritto dall’art. 13 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. Qualora il settore ricavi, rendite, proventi o entrate sia inferiore ai 220.000,00 euro potrà essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa. Si dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 14 del citato d.lgs nel caso in cui detto settore sia superiore a 100.000,00 euro o 1.000.000,00 euro.

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Sono libri sociali obbligatori, oltre alle scritture contabili previste dagli artt. 13, 14 e 15 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, quelli previsti dall’art. 15 del citato d.lgs., cioè a) il libro degli associati o aderenti, b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni, in cui saranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. Detti libri sono tenuti e curati rispettivamente dagli organi individuati dall’art. 2 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, chiedendo la loro ostensione, per iscritto e almeno 5 giorni prima, all’organo amministratore il quale li metterà a disposizione per il tempo necessario nella sede sociale o presso uno dei componenti il Consiglio direttivo o un delegato all’uopo designato.

21

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente, anche per la gestione dei conti correnti. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa nell’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

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Il Comitato scientifico è una struttura obbligatoria adottata dall’Associazione. Esso è formato, in numero illimitato, da esperti, riconosciuti o qualificati o di fama, nelle varie discipline scientifiche d’interesse per la speleologia e funzionali agli scopi dell’Associazione, chiamati a farne parte, volontariamente, su indicazione del Consiglio di amministrazione. I membri del Comitato scientifico non sono retribuiti, il loro incarico non ha scadenza, possono dimettersi senza particolari formalità solo avvisando con un mese di anticipo il Consiglio di amministrazione dandogli il modo, all’occorrenza di sostituirli, o essere cancellati dal ruolo da parte del Consiglio di amministrazione non ne ravvisi più utilità ai fini istituzionali, avvisando l’interessato almeno un mese prima. Al Comitato scientifico è dato il compito, in via consultiva, di fornire – un tanto in via esemplificativa e non esaustiva – pareri sui progetti di ricerca che vengono presentati all’Associazione per la richiesta di sostegno, valutazioni su nuovi membri da inserire, ciò in via riservata e che non impegnino l’onorabilità dei membri, suggerimenti e indicazioni su politiche e indirizzi utili all’Associazione per sviluppare i propri fini istituzionali, proporre progetti di ricerca e di sviluppo degli impianti e dei laboratori , assistere i team di speleologi/esperti/studiosi che usufruiscono dei servizi dell’Associazione, se richiesto e nei limiti della disponibilità personale, o collegiale, onde valorizzarne i risultati delle ricerche speleologiche.

23

Le cariche del Consiglio di amministrazione sono compatibili con altri incarichi, quali membro del Comitato scientifico, o tecnico, o responsabile di laboratorio, o qualsiasi altro che non comporti una palese sovrapposizione dei due.

24

L’Associazione dovrà dotarsi di un Organo di controllo qualora rientri nei casi previsti dall’art. 30 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105.

25

L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, iscrivendo tali volontari in un apposito registro quando la loro attività sia svolta in modo non occasionale, e dovranno essere coperti da assicurazione obbligatoria.

26

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui e obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o assimilabili (come previsto dal comma 8, lettera b dell’art. 148 del TUIR).

27

Per qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, essa sarà risolta dall’Assemblea dei soci e in caso non si arrivasse a un accordo sarò demandata all’autorità giudiziaria.

28

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e da quanto previsto dal d.lgs 117/2017 codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Lo statuto dell’associazione è stato approvato con l’atto costitutivo di data 17 giugno 2020, di cui costituisce l’allegato A; gli atti sono stati registrati all’Agenzia delle Entrate di Gorizia in data 10 luglio 2020 al n. 396, serie 3, Atti privati.
Lo statuto è stato modificato con Assemblea straordinaria di data 12 settembre 2021 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Gorizia in data 16 settembre 20921 al n. 631, serie 3, Atti privati.

Statuto dell’associazione
“Laboratorio Speleologico e di Tecniche Fluorimetriche”

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È costituita l’Associazione denominata “Laboratorio speleologico e di tecniche fluorimetriche APS ETS” con sede a Farra d’Isonzo (Gorizia) in Via Conti Zoppini n. 7; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia, in particolare rispondente alle norme del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. Di tale indicazione APS, acronimo di Associazione di Promozione Sociale, e ETS, acronimo di Ente Terzo Settore e con clausola sospensiva condizionata all’operatività del RUNTS, l’Associazione deve far uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico in ottemperanza all’art. 12 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. A mezzo di specifica delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale e operativa principale. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. Nei rapporti con l’estero, o in contesto scientifico o internazionale, l’Associazione può essere anche denominata “Laboratory for Speleology and Fluorometric Techniques ETS”. L’Associazione è Associazione di Promozione Sociale o APS e le rispettive indicazioni “Ente del Terzo Settore” o “ETS” e “Associazione di Promozione Sociale” o “APS” potranno essere utilizzate solamente a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all’art. 22 del d.lgs 117/2017 o negli appositi registri regionali di settore.

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L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale individuate dall’art. 5 del d.lgs. 117/1. L’Associazione svolge e rientra nell’attività sociale previste dall’art 5 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, di cui alle lettere h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo citato. In dettaglio, l’Associazione può svolgere attività culturale, di ricerca scientifica e di educazione finalizzata, interventi e servizi finalizzati al miglioramento e alla corretta utilizzazione delle risorse naturali, organizzazione e gestione di attività di diffusione della cultura e della scienza, in particolare rivolti all’attività speleologica, agli studi nell’ambito della speleologia e dell’idrologia carsica, anche operando mediante laboratorio di tecniche fluorimetriche e idrogeologia in generale, a servizio degli speleologi e delle associazioni speleologiche di ogni tipo e di enti e organizzazioni di ricerca scientifica in collegamento con questi, ciò pure eseguendo o partecipando o sostenendo esplorazioni e documentazioni di carattere speleologico rivolti alla ricerca scientifica, come anche ricercando e realizzando collaborazioni, partenariati, consorzi, associazioni, convenzioni e quant’altro necessario con persone, enti o organizzazioni legalmente costituiti. La durata dell’Associazione è illimitata.

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Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono istituite le seguenti categorie di soci: a) Soci fondatori: sono soci fondatori le persone che hanno costituito l’Associazione; b) Soci permanenti: sono soci permanenti le persone cooptate, che accettano, su proposta del Consiglio di amministrazione, alle quali è riconosciuto un profilo scientifico o tecnico di alto valore ritenuto utile al sostegno dei fini istituzionali; c) Soci ordinari: sono soci ordinari le persone che, facendone domanda scritta come richiedenti e controfirmata da almeno tre soci tra fondatori, permanenti o ordinari, ne vengono ammessi dal Consiglio di amministrazione, valutato l’idoneità del loro profilo scientifico o tecnico comprovandone la competenza; d) Soci straordinari e aderenti: sono soci straordinari le persone che richiedono aderire all’Associazione facendone domanda scritta al Consiglio di amministrazione, pur non possedendo alta competenza scientifica o tecnica, che si rendono disponibili a fornire non meno di cinque giornate lavorative annuali a servizio dei fini sociali. Tutti i soci hanno diritto di voto. Tutti i soci, se persone fisiche, possono avere ogni età, e che il relativo esercizio di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, ex art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Possono essere soci, nelle varie qualifiche, pure enti del Terzo Settore o ogni altro tipo di ente avente personalità giuridica ed avranno diritto, singolarmente, a un voto, e il loro numero non può essere superiore al 50% del numero delle APS associate, a mente dell’art. 35, comma 3, CTS. L’ammissione alla qualifica di socio è sempre a discrezione del Consiglio di amministrazione, nel caso la domanda sia rigettata l’organo competente comunicherà e motiverà entro 60 giorni, mentre l’interessato può chiedere ricorso sul quale si pronuncia l’Assemblea ordinaria entro 60 giorni come previsto dal comma 3 dell’art. 23 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. Tra le inammissibilità il Consiglio di amministrazione può anche valutare l’eventuale conflitto d’interessi. Non sono ammessi soci temporanei (come previsto dal comma 8, lettera c dell’art. 148 del TUIR).

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La validità della qualità di socio è data dall’accoglimento, per delibera, da parte del Consiglio di amministrazione e si considera tacitamente ratificata quando l’interessato abbia dichiarato, anche preventivamente e per iscritto, di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi sociali. Lo status di socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8, lettera f dell’art. 148 del TUIR). I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabili sedi volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

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I soci sono tenuti: a) al pagamento dell’iscrizione, di quote e contributi sociali annuali, qualora previsti dal Consiglio di amministrazione o su delibera dell’Assemblea; b) all’eventuale pagamento di quote in funzione della partecipazione diretta alle attività istituzionali periodiche o ad hoc necessari per la realizzazione delle attività organizzate; c) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle delibere degli Organi sociali; i soci fondatori sono esentati dal pagamento di quote e contributi di cui sopra e sono perpetui salvo loro dimissioni ma tenuti all’osservanza di cui al precedente comma c).

6

I soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni prese dagli Organi sociali; c) quando si rendono morosi nel pagamento di quote sociali, senza giustificato motivo; d) radiazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio e) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Il socio radiato non può più essere riammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando le quote dovute e una nuova quota, eventuale, di iscrizione. Tale riammissione sarà deliberata dalla prima Assemblea dei soci.

7

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Associazione; b) dai contributi di enti e associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione; c) da eventuali fondi di riserva. All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8, lettera a dell’art. 148 del TUIR). Le somme versate per l’iscrizione e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La raccolta fondi può essere esercitata come dettato e nel significato dall’art. 7 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105.

8

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio di amministrazione all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8, lettera d, dell’art. 148 del TIUR).

9

L’associazione è senza fini di lucro e i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto o rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili e immobili necessari all’Associazione stessa o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore. In generale, riguardo la destinazione di patrimonio e l’assenza di scopo di lucro si attiene ai comma 1 e 2 dell’art. 8 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105.

10

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto esposto: a) approva le linee generali del programma di attività dell’anno sociale; b) elegge il Consiglio di amministrazione, anche determinandone il numero dei componenti, che può a variare da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri; c) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e dell’art 148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per deliberare quanto sopra esposto. Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità di quella ordinaria: a) tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo reputi necessario; b) ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà fra i soci fondatori, permanenti, ordinari. L’Assemblea straordinaria dovrà avvenire entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

11

Con riferimento all’art. 10 dello Statuto, sono previste tutte le competenze inderogabili dell’assemblea ex art. 25 d.lgs. 117/2017, CTS, e in particolare: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, il cui provvedimento sarà poi adottato dal Consiglio di amministrazione; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12

La comunicazione, da parte del Consiglio di amministrazione, può anche essere fatta ai soci per via telematica. L’Assemblea può svolgersi anche per via telematica qualora deliberato dall’Assemblea ordinaria e approvandone le direttive di garanzia, essa sarà predisposta dal Consiglio di amministrazione e avrà valore legale. Ciò in sintonia con l’art. 24, comma 4, del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, che prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

13

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene tenuta per via telematica, secondo le disposizioni adottate dal Consiglio di amministrazione dando preventivamente ai soci questioni e tempi di risposta, chiari e certi, essa è regolarmente costituita e delibera, a maggioranza, in prima o in seconda convocazione.

14

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea dei soci, avviene anche quando dovesse mancare il numero minimo dei componenti del Consiglio di amministrazione previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento è regolata dall’art. 9 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, dove il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs citato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

15

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, o per via telematica secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti o registrati per via telematica che rientrino nelle qualifiche di socio fondatore, permanente, ordinario.

17

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre membri e fino a sette membri, eletti dai soci fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio di amministrazione sono completamente gratuite e saranno eventualmente rimborsate, nella misura decisa dal Consiglio di amministrazione, solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico qualora ciò sia stato valutato funzionale. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente e automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio di amministrazione sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri o su richiesta motivata del Presidente. Le convocazioni, con almeno due giorni di preavviso, possono essere anche fatte per via telematica. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere pure fatte per via telematica, sempre rispettando chiarezza delle proposte e delibere da discutere, tempi congrui a disposizione, trasparenza, nei modi precedentemente approvati come idonei dal Consiglio di amministrazione.

18

Sono compiti del Consiglio di amministrazione: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’Assemblea dei soci; c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l’Assemblea straordinaria dei soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci stessi; d) decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività; f) adottare, qualora fossero necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci; g) deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi soci; h) favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione; i) istituire elenchi speciali di soci, come onorari, alla memoria, sostenitori, e così pure cariche onorifiche all’interno dell’Associazione stabilendone limiti e poteri; i soci di tali elenchi non hanno diritto al voto e non hanno obbligo ai pagamenti di cui all’art. 5, possono altresì essere cooptati, accentando tutti gli obblighi statutari conseguenti o richiedere l’iscrizione nelle categorie dei soci previste dall’art. 3 e se ammessi godere così dei diritti previsti; l) istituire strutture di servizio quali Comitati scientifici, in questo caso obbligatorio, e tecnici, e amministrativi o anche di segreteria generale o particolare, stabilendone le modalità di accesso, le funzioni, le responsabilità; m) istituire laboratori o altre strutture tecniche-scientifiche designando i responsabili e disciplinando le loro funzioni; n) deliberare in merito a qualsiasi forma di collaborazione, partecipazione o modalità d’uso di strutture o beni di proprietà o in disponibilità, del tipo comodati gratuiti o onerosi, affitti, e qualsiasi altro alla bisogna, sia locali all’interno della sede/sedi dell’Associazione che in locali di terzi, con rapporto convenzionato o contrattualizzato; i) delegare, all’occorrenza o di volta in volta, soci o terzi esperti e di fiducia a rappresentare l’Associazione, nei limiti da specificare, durante incontri, dibattiti, riunioni, contrattazioni, con associazioni o enti o persone, come pure all’interno di team di speleologi, ricercatori, tecnici, formali o informali siano ma riconosciuti come funzionali per l’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio di amministrazione può avvalersi di esperti, soci dell’Associazione o esterni; detti esperti possono partecipare, essendone stati chiamati, alle riunioni del Consiglio direttivo con parere consultivo.

19

Le scritture contabili e il bilancio saranno conformi a quanto prescritto dall’art. 13 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. Qualora il settore ricavi, rendite, proventi o entrate sia inferiore ai 220.000,00 euro potrà essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa. Si dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 14 del citato d.lgs nel caso in cui detto settore sia superiore a 100.000,00 euro o 1.000.000,00 euro.

20

Sono libri sociali obbligatori, oltre alle scritture contabili previste dagli artt. 13, 14 e 15 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, quelli previsti dall’art. 15 del citato d.lgs., cioè a) il libro degli associati o aderenti, b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni, in cui saranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. Detti libri sono tenuti e curati rispettivamente dagli organi individuati dall’art. 2 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105. Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, chiedendo la loro ostensione, per iscritto e almeno 5 giorni prima, all’organo amministratore il quale li metterà a disposizione per il tempo necessario nella sede sociale o presso uno dei componenti il Consiglio direttivo o un delegato all’uopo designato.

21

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente, anche per la gestione dei conti correnti. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa nell’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

22

Il Comitato scientifico è una struttura obbligatoria adottata dall’Associazione. Esso è formato, in numero illimitato, da esperti, riconosciuti o qualificati o di fama, nelle varie discipline scientifiche d’interesse per la speleologia e funzionali agli scopi dell’Associazione, chiamati a farne parte, volontariamente, su indicazione del Consiglio di amministrazione. I membri del Comitato scientifico non sono retribuiti, il loro incarico non ha scadenza, possono dimettersi senza particolari formalità solo avvisando con un mese di anticipo il Consiglio di amministrazione dandogli il modo, all’occorrenza di sostituirli, o essere cancellati dal ruolo da parte del Consiglio di amministrazione non ne ravvisi più utilità ai fini istituzionali, avvisando l’interessato almeno un mese prima. Al Comitato scientifico è dato il compito, in via consultiva, di fornire – un tanto in via esemplificativa e non esaustiva – pareri sui progetti di ricerca che vengono presentati all’Associazione per la richiesta di sostegno, valutazioni su nuovi membri da inserire, ciò in via riservata e che non impegnino l’onorabilità dei membri, suggerimenti e indicazioni su politiche e indirizzi utili all’Associazione per sviluppare i propri fini istituzionali, proporre progetti di ricerca e di sviluppo degli impianti e dei laboratori , assistere i team di speleologi/esperti/studiosi che usufruiscono dei servizi dell’Associazione, se richiesto e nei limiti della disponibilità personale, o collegiale, onde valorizzarne i risultati delle ricerche speleologiche.

23

Le cariche del Consiglio di amministrazione sono compatibili con altri incarichi, quali membro del Comitato scientifico, o tecnico, o responsabile di laboratorio, o qualsiasi altro che non comporti una palese sovrapposizione dei due.

24

L’Associazione dovrà dotarsi di un Organo di controllo qualora rientri nei casi previsti dall’art. 30 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105.

25

L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs 3 agosto 2018, n. 105, iscrivendo tali volontari in un apposito registro quando la loro attività sia svolta in modo non occasionale, e dovranno essere coperti da assicurazione obbligatoria.

26

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui e obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o assimilabili (come previsto dal comma 8, lettera b dell’art. 148 del TUIR).

27

Per qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, essa sarà risolta dall’Assemblea dei soci e in caso non si arrivasse a un accordo sarò demandata all’autorità giudiziaria.

28

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e da quanto previsto dal d.lgs 117/2017 codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.