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Gli obblighi di trasparenza per gli enti no profit

In via semplificativa, in base al D.Lgs n. 17/2017 e alla Legge n. 124/2017, i soggetti inquadrati in associazioni, fondazioni e Onlus hanno obbligo di pubblicità, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet o analoghi portali digitali, “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

L’obbligo di pubblicazione scatta solo se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro. Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulti inferiore a 10.000 euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite.

Deve essere applicato un criterio contabile di cassa: sono oggetto di pubblicazione le somme effettivamente incassate nell’esercizio finanziario precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.

Devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.: a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio; b) denominazione del soggetto che lo ha erogato somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); c) data di incasso; d) causale.

Per le erogazioni liberali, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021 ha disposto per gli enti non profit l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle erogazioni liberali ricevute sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Tale obbligo riguarda, a partire dal 2023, (con riferimento ai dati delle erogazioni effettuate nel 2022), ma solamente per gli enti che abbiano fatto registrare nell’ultimo bilancio entrate superiori a 220.000 euro.

Per gli enti obbligati, la comunicazione andrà trasmessa in via telematica entro il 28 febbraio (data entro la quale devono essere comunicate all’Anagrafe tributaria le informazioni necessarie a predisporre il Modello 730 precompilato), e avrà ad oggetto esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio tramite banca o ufficio postale) sia da persone fisiche che da enti. I dati che devono essere inviati sono quelli relativi ai donatori continuativi che hanno fornito i loro dati anagrafici, e quelli di altri donatori purché dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

Il decreto ministeriale del 3 febbraio 2021 prevede infine che a partire dal momento in cui il Runts sarà operativo e sarà entrata in vigore la nuova parte fiscale (Titolo X) del Codice del Terzo settore, gli obblighi di comunicazione delle erogazioni liberali nelle modalità qui delineate si applicheranno agli enti del Terzo settore con entrate superiori a 220.000 euro.

2020: —
2021: —

Gli obblighi di trasparenza per gli enti no profit

In via semplificativa, in base al D.Lgs n. 17/2017 e alla Legge n. 124/2017, i soggetti inquadrati in associazioni, fondazioni e Onlus hanno obbligo di pubblicità, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet o analoghi portali digitali, “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

L’obbligo di pubblicazione scatta solo se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro. Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulti inferiore a 10.000 euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite.

Deve essere applicato un criterio contabile di cassa: sono oggetto di pubblicazione le somme effettivamente incassate nell’esercizio finanziario precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.

Devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.: a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio; b) denominazione del soggetto che lo ha erogato somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); c) data di incasso; d) causale.

Per le erogazioni liberali, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021 ha disposto per gli enti non profit l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle erogazioni liberali ricevute sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Tale obbligo riguarda, a partire dal 2023, (con riferimento ai dati delle erogazioni effettuate nel 2022), ma solamente per gli enti che abbiano fatto registrare nell’ultimo bilancio entrate superiori a 220.000 euro.

Per gli enti obbligati, la comunicazione andrà trasmessa in via telematica entro il 28 febbraio (data entro la quale devono essere comunicate all’Anagrafe tributaria le informazioni necessarie a predisporre il Modello 730 precompilato), e avrà ad oggetto esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio tramite banca o ufficio postale) sia da persone fisiche che da enti. I dati che devono essere inviati sono quelli relativi ai donatori continuativi che hanno fornito i loro dati anagrafici, e quelli di altri donatori purché dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

Il decreto ministeriale del 3 febbraio 2021 prevede infine che a partire dal momento in cui il Runts sarà operativo e sarà entrata in vigore la nuova parte fiscale (Titolo X) del Codice del Terzo settore, gli obblighi di comunicazione delle erogazioni liberali nelle modalità qui delineate si applicheranno agli enti del Terzo settore con entrate superiori a 220.000 euro.

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